ESSERE FAMIGLIA

Separazione e divorzio

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La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico regolamentato dal codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.
La separazione sospende gli effetti in attesa del divorzio. In questa situazione cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà.

 

Il divorzio che significa separazione, o scioglimento del matrimonio, è un istituto giuridico che decreta la fine di un matrimonio. Non va confuso con l’annullamento del matrimonio, perché prevede la fine di un matrimonio legalmente valido e non il suo disconoscimento.

 

Le leggi sul divorzio variano nel mondo in modo considerevole, ma nella maggior parte dei paesi la sua validità richiede la sentenza di un Tribunale o il provvedimento di un’altra autorità in una procedura legale. La procedura legale per il divorzio può anche comportare questioni relative agli alimenti, la custodia e il mantenimento dei figli. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Nei paesi nei quali la monogamia è legge, il divorzio permette un altro matrimonio.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Dall’entrata in vigore della Legge 162/2014 (11 dicembre 2014) i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti del matrimonio, nonché di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di celebrazione del matrimonio
  • il Comune di trascrizione del matrimonio
  • il Comune di residenza di uno dei coniugi

Tale modalità semplificata non è applicabile a situazioni con presenza di:

  • figli minori:
  • figli maggiorenni incapaci
  • figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art.3.3 della Legge 104/1992
  • figli maggiorenni economicamente non autosufficienti ed a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale

PROCEDURE NEL COMUNE DI MIRA

  • PRESENTARE LA DOMANDA

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Per consentire all’Ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.

Entrambi i moduli possono essere:

Ai moduli deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.

L’Ufficiale di Stato Civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti utili al procedimento detenuti da altra amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla Legge.

L’Ufficio, acquisita la documentazione, stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati. In tale data i coniugi devono provvedere al pagamento del diritto fisso pari a euro 16,00 per mezzo:

  • bollettino postale

conto corrente n° 13731302 – intestato a Comune di Mira, Servizio di Tesoreria
Banco Popolare Società cooperativa causale accordo separazione/divorzio

  • bonifico

codice IBAN Comune di MIRA
IT 19 U 02008 36182 000103783944

 

  • REDAZIONE DELL’ACCORDO

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’Ufficio di Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo con la presenza dell’avvocato (facoltativo).

  1. CONFERMA DELL’ACCORDO

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’Ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere una ulteriore dichiarazione che conferma la validità dell’accordo.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo

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