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Il riconoscimento di maternità e/o paternità è l’atto con cui uno dei genitori naturali riconosce come proprio figlio un nato o un nascituro.
Inoltre, con l’entrata in vigore della nuova Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” si è stabilito il superamento di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali in virtù del principio dell’unicità dello status di figlio.
Pertanto i figli nati fuori dal matrimonio sono equiparati a tutti gli effetti ai figli nati in costanza di matrimonio.
A CHI è RIVOLTO e QUALI DOCUMENTI
Il genitore che riconosce il figlio deve aver compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio, li autorizzi.
Il riconoscimento di maternità o paternità può essere fatto con i seguenti documenti necessari:
FIGLIO/A NATO/A DENTRO AL MATRIMONIO
Quando nasce un bambino i cui genitori sono uniti fra loro da un matrimonio valido agli effetti civili la denuncia di nascita può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà.
Se il riconoscimento viene effettuato da entrambi i genitori congiuntamente al momento della denuncia di nascita, il cognome attribuito sarà quello del padre, salvo richiesta da parte degli stessi di attribuzione anche del cognome materno in aggiunta a quello paterno.
FIGLIO/A NATO/A FUORI DEL MATRIMONIO
Quando invece il bambino nasce da genitori non sposati è necessario che venga riconosciuto da entrambi ai fini della attribuzione della maternità e paternità. Ciò avviene tramite l’atto di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale da parte del Tribunale a seguito di procedimento attivato da parte interessata.
Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita.
Se ad effettuare il riconoscimento è un solo genitore (generalmente la madre), al figlio verrà attribuito il suo cognome.
FIGLIO/A NATO/A RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE
Nel caso in cui il bambino, alla nascita, sia stato riconosciuto da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell’altro con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all’ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio. (Atto Pubblico o Testamento).
Se il figlio riconosciuto ha compiuto il quattordicesimo anno di età deve dare il suo assenso al riconoscimento.
Se il figlio riconosciuto ha meno di 14 anni il genitore che per primo lo ha riconosciuto deve esprimere il suo consenso al riconoscimento successivo.
Se il figlio viene riconosciuto prima dalla madre e solo successivamente dal padre, acquisisce al momento della denuncia di nascita il cognome materno. Il successivo atto di riconoscimento paterno è determinante ai fini dell’attribuzione del cognome ma lo è altrettanto l’età del figlio:
FIGLIO/A NATO/A NON RICONOSCIUTO
Nel caso in cui un bambino non venga riconosciuto dai genitori, la dichiarazione di nascita verrà resa da chi ha assistito al parto e il cognome viene attribuito dall’ufficiale dello stato civile che deve seguire le indicazioni e i limiti indicati dall’ordinamento vigente.