NASCITA E SUPPORTI ALLA GENITORIALITÀ

Denuncia di nascita

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La denuncia di nascita è una dichiarazione dell’avvenuta nascita di un bambino o bambina al fine di trasformarli in cittadini riconosciuti dallo Stato.

Contiene le seguenti informazioni:

  • il luogo di nascita,
  • l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita
  • le generalità, la cittadinanza, la residenza:

dei genitori del figlio nato nel matrimonio

di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati

  • il sesso del bambino e il nome che gli viene dato

 

MODALITÀ ATTRAVERSO CUI RENDERE LA DICHIARAZIONE

  1. presso il comune (ufficio di Stato civile) nel cui territorio è avvenuto il parto o quello di residenza dei genitori → entro 10 giorni dalla nascita
  2. presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della Casa di cura dove è avvenuto il parto → entro 3 giorni dalla nascita

 

Il minore va sempre iscritto anagraficamente presso il Comune di residenza della madre (art.7DPR223/1989).

Anche se i genitori hanno scelto di rendere la dichiarazione di nascita all’U.S.C. del comune di residenza del padre, qualora i genitori risiedano in due comuni diversi, l’atto di nascita va inviato al comune di residenza della madre per l’inserimento del figlio nel suo stato di famiglia.

 

CHI PUÒ FARE LA DENUNCIA

La denuncia è obbligatoria e va fatta indistintamente da uno dei genitori.

In alternativa ai genitori, la denuncia di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, o dal medico o l’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto. Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Se i genitori non sono coniugati, per la denuncia è necessaria la presenza di entrambi.

 

CASI

I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.

Inoltre, poiché il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza la trasmette ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene cittadino, anche la nascita di questi figli deve essere registrata in Italia.

 

Per le nascite avvenute nell’abitazione privata, l’interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi se hanno residenze diverse.

 

Nel caso in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante non sia in grado di presentare l’attestato di avvenuto parto, è possibile procedere alla denuncia della nascita del bambino producendo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale si attesta che il parto è avvenuto senza assistenza medica.



Se i genitori sono stranieri:

  1. residenti in un comune italiano → La dichiarazione di nascita sarà inviata al comune di residenza della madre per la trascrizione e la conseguente iscrizione anagrafica
  2. non residenti in un comune italiano  → La dichiarazione di nascita va inviata dall’Azienda Sanitaria al comune di nascita che provvederà alla trascrizione.

Devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all’iscrizione automatica del bambino nell’anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l’estratto di nascita.

 

DENUNCIA TARDIVA

La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo i dieci giorni, ma in questo caso i genitori devono giustificare il ritardo che viene segnalato da parte dell’ufficiale di stato civile alla Procura della Repubblica.

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