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Per congedo per la malattia del figlio si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa.
Entrambi i genitori hanno diritto alternativamente ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai 3 anni. Per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni il periodo di astensione previsto è di massimo 5 giorni all’anno.
Durante la fruizione del congedo per malattia del figlio , al genitore non spetta alcun trattamento economico, fatta eccezione per i dipendenti pubblici.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per fruire del congedo per malattia dei figli, è sufficiente presentare un certificato medico, rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, al datore di lavoro con l’indicazione della durata della malattia. In questi giorni il genitore non ha l’obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale.
È quanto esplicitamente affermato nella Circolare Funzione Pubblica n. 14/2000. Chi sceglie di astenersi dal lavoro presenta al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l’altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte.