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Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel Decreto legislativo, 26 marzo 2001, n. 151 (pdf, 166.4 KB) “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, modificato in alcuni aspetti dal Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” (pdf, 47.5 KB), in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 recentemente entrato in vigore.
In base a tale decreto per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa di ciascun genitore, nei primi 12 anni di vita del bambino. Per ogni bambino, il limite complessivo dei congedi usati da entrambi i genitori è di 10 mesi (o 11 a determinate condizioni).
DA CHI PUÒ ESSERE RICHIESTO
Il diritto al congedo parentale spetta:
Il congedo parentale può essere richiesto dai genitori anche contemporaneamente e il padre può assentarsi fin dalla nascita del figlio.
I periodi di congedo parentale non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere utilizzati dall’altro. Ma non spetta a:
Per quanto riguarda i genitori adottivi e affidatari, la legge prevede che siano equiparati ai genitori naturali in materia di congedi per maternità e congedi parentali. Nello specifico, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 1 anno dall’ingresso del minore nella famiglia.
MISURE D’INDENNITÀ
La misura dell’indennità percepita dai lavoratori in congedo parentale:
Per maggiori chiarimenti vedi → Circolare dell’Inps n.139 del 17 luglio 2015 (pdf, 84.7 KB)
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di congedo parentale va presentata all’Inps prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. In caso di ritardo, l’indennità è riconosciuta solo per i periodi di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Il lavoratore è tenuto – salvo ipotesi di oggettiva impossibilità – a preavvisare il datore di lavoro almeno 5 giorni prima (indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo). Per il congedo parentale a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni.
Inoltre la domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente, prima dell’inizio dell’assenza, mediante una delle seguenti modalità: