NASCITA E SUPPORTI ALLA GENITORIALITÀ

Congedi parentali

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Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel Decreto legislativo, 26 marzo 2001, n. 151 (pdf, 166.4 KB) “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, modificato in alcuni aspetti dal Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” (pdf, 47.5 KB), in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 recentemente entrato in vigore.

In base a tale decreto per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa di ciascun genitore, nei primi 12 anni di vita del bambino. Per ogni bambino, il limite complessivo dei congedi usati da entrambi i genitori è di 10 mesi (o 11 a determinate condizioni).

DA CHI PUÒ ESSERE RICHIESTO

Il diritto al congedo parentale spetta:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 o 7 mesi a determinate condizioni;
  • nel caso vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.

Il congedo parentale può essere richiesto dai genitori anche contemporaneamente e il padre può assentarsi fin dalla nascita del figlio.

I periodi di congedo parentale non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere utilizzati dall’altro. Ma non spetta a: 

  • disoccupati o sospesi, 
  • lavoratori domestici
  • lavoratori a domicilio.

Per quanto riguarda i genitori adottivi e affidatari, la legge prevede che siano equiparati ai genitori naturali in materia di congedi per maternità e congedi parentali. Nello specifico, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 1 anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

MISURE D’INDENNITÀ

La misura dell’indennità percepita dai lavoratori in congedo parentale:

  • nei primi 6 anni di vita del bambino e entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore (in caso di affido o adozione), è pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo; 
  • dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino e dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore (in caso di affido o adozione), nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore ad un determinato limite;
  • dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino e dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino (in caso di affido e adozione) il congedo non è mai indennizzato.

Per maggiori chiarimenti vedi → Circolare dell’Inps n.139 del 17 luglio 2015 (pdf, 84.7 KB)

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di congedo parentale va presentata all’Inps prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. In caso di ritardo, l’indennità è riconosciuta solo per i periodi di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Il lavoratore è tenuto – salvo ipotesi di oggettiva impossibilità – a preavvisare il datore di lavoro almeno 5 giorni prima (indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo). Per il congedo parentale a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni.

Inoltre la domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente, prima dell’inizio dell’assenza, mediante una delle seguenti modalità:

  1. WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.itEntra in MyINPS);
  1. Contact Center integrato – tel. 803164;
  2. Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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