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Congedi di paternità

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In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre. Si tratta, in questo caso, del congedo di paternità alternativo. Il diritto al congedo e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità, grazie al quale può astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre.

Inoltre, il padre lavoratore dipendente ha diritto a usare, entro i primi 5 mesi di vita del bambino:

  • congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi in occasione della nascita del figlio;
  • congedo facoltativo di 1 giorno, in alternativa alla madre lavoratrice e in sua sostituzione.

Il trattamento economico di questi due tipi di congedo è pari al 100% della retribuzione. Per usare il congedo occorre presentare una specifica richiesta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.

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