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Il Decreto legislativo “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, definisce con più precisione gli ambiti e le modalità che regolano la tutela delle lavoratrici madri.
Per quanto riguarda la gravidanza a rischio sono previste due forme di tutela:
I datori di lavoro devono valutare preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare, i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici:
Qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve evitarne l’esposizione a rischio modificando temporaneamente le condizioni e/o l’orario di lavoro. Se tale modifica non è possibile deve provvedere a spostare le lavoratrici ad altre mansioni, anche di livello inferiore, mantenendo invariata la qualifica retributiva e il salario, informando contestualmente gli Organi preposti competenti per territorio.
Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni la Direzione Provinciale del lavoro può disporre l’astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice.
Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro prima del parto per un periodo la cui durata è determinata dall’Azienda Usl di riferimento. L’astensione dal lavoro è disposta dall’Azienda sanitaria locale, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra’ essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
La sicurezza e la salute della donna (la legge vale per tutte le donne che abbiano reso noto il loro stato di gravidanza, puerperio e allattamento al datore di lavoro presentando un certificato medico), deve essere salvaguardata per tutto il periodo della gravidanza e, in casi particolari, fino a sette mesi di età del bambino. La tutela è allargata anche alle mamme di bambini adottati e in affidamento.