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Assegni di maternità

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L’Assegno di maternità, istituito dall’articolo 66 della Legge n. 448/1998, è una prestazione assistenziale che spetta alle madri.

L’Assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) oppure che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’Assegno (in tal caso l’Assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore adottato o in affido preadottivo, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali); il minore adottato o in affido preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Il Comune di Mira per venire incontro alla esigenze dei suoi cittadini, ha sottoscritto con i Centri di Assistenza Fiscale – CAF presenti sul territorio un’apposita convenzione, accollandosi il costo della pratica di istruttoria che così non comporterà oneri a carico dei richiedenti.

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI O PRENOTARE UN APPUNTAMENTO rivolgersi ai CAF presenti sul territorio  (si veda l’elenco alla sezione o link  CAF E PATRONATI).

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