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Certificazione ISE/ISEE

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CHE COS’È

L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso, mentre l’ISEE riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti, in maniera che si possano confrontare nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica della famiglia e occorre per richiedere prestazioni sociali agevolate, servizi sociali e/o assistenziali e di pubblica utilità legate al reddito familiare.

Dal 1 gennaio 2015, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 (pdf, 126.6 KB), sono stati modificati i parametri su cui si basa il calcolo dell’ISEE, che attualmente comprendono non solo la composizione del nucleo familiare, il reddito da lavoro e il patrimonio mobiliare e immobiliare di ogni componente il nucleo familiare, ma anche somme fiscalmente esenti e una maggiore attenzione alla situazione occupazionale e alle spese per il mantenimento di coniuge e figli in caso di divorzio o separazione.

Per ulteriori informazioni sulla riforma dell’ISEE potete consultare → circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 (pdf, 230.1 KB).

ISEE PREVISTI e CONDIZIONI

Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:

  • ISEE standard o ordinario
  • ISEE Università
  • ISEE Sociosanitario
  • ISEE Sociosanitario-Residenze
  • ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi
  • ISEE Corrente

Sulla base delle nuove indicazioni per il calcolo dell’ISEE viene confermato il principio che fanno parte del nucleo familiare i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. A meno di casi particolari, ai fini dell’accesso a prestazione per i bambini ciò che conta è la condizione economica di entrambi i genitori. Con il nuovo ISEE viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato con persona diversa dall’altro genitore; legale separazione, ecc.). Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costruzione di un’altra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale ha semplicemente un’altra residenza anagrafica, magari per scelta puramente opportunistica ai fini fiscali. Di conseguenza, l’ISEE del nucleo familiare con figli viene integrata in base della situazione economica del genitore non convivente.

COME OTTENERLO

Per ottenere il calcolo dell’ISEE solo una parte dei dati utili sarà autocertificata in quanto i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’INPS saranno compilati direttamente dall’INPS stessa, tramite interrogazione dei propri archivi e di quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori utilizzabili alternativamente a seconda delle prestazioni agevolate richieste: l’indicatore della situazione economica (ISE) e l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie. 

L’INPS fornisce un servizio on line che consente l’acquisizione, la gestione, la consultazione della dichiarazione sostitutiva unica, da inviare per ottenere l’ISEE . Disponibile on-line anche un menu informativo, articolato in novità, guide e modulistica per orientare i cittadini e gli operatori di CAF, enti pubblici e previdenziali.

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